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Sez. L, Sentenza n. 11052 del 24/10/1995 (Rv. 494354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Blocco ex art. 2 D.L. n.12 del 1977 - Portata - Divieto di superare con patti migliorativi il contenuto degli accordi interconfederali 15 Gennaio 1957 e 25 Gennaio 1975 - Sussistenza - Obbligo di attenersi ad essi a pena di nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

La norma di cui al primo comma dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91 (recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), laddove dispone (terzo periodo) che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria e dai contratti di tale settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi, deve essere interpretata nel senso che essa pone un divieto per le parti stipulanti di superare (con patti migliorativi) il contenuto dei suddetti accordi, e non già un obbligo di attenersi ad essi a pena di nullità. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto la piena legittimità di alcuni accordi collettivi anche nella parte in cui essi avevano escluso l'incidenza, sugli aumenti periodici di anzianità, dell'indennità di contingenza maturata dopo il 31 dicembre 1979).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)