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Sez. 1, Sentenza n. 376 del 11/02/1972 (Rv. 356268 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - DOMANDA DI ARBITRATO - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO NOTIFICATA DALLA CONTROPARTE - DOMANDA DELL'APPALTATORE DINANZI ALL'AGO - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356268-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - DOMANDA DI ARBITRATO - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO NOTIFICATA DALLA CONTROPARTE - DOMANDA DELL'APPALTATORE DINANZI ALL'AGO - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI - DECORRENZA.*

Ai sensi dell'art 47, secondo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con DPR 16 luglio 1962, n 1063, allorquando l'appaltatore proponga domanda di arbitrato e la controparte escluda la Competenza arbitrale, la domanda dell'appaltatore stesso davanti al giudice ordinario competente deve essere, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli e stato notificato l'atto che esclude la Competenza degli arbitri. (V 494'69, mass n 338609).*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)