Sez. 1, Sentenza n. 3852 del 08/08/1978 (Rv. 393419 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE - FACOLTATIVITA - COMPETENZA ARBITRALE - DEROGABILITA - FORME E TERMINI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE - FACOLTATIVITA - COMPETENZA ARBITRALE - DEROGABILITA - FORME E TERMINI.*
L'arbitrato previsto nel capitolato generale delle opere pubbliche dello stato, approvato con DPR n 1063 del 1962, e facoltativo e non obbligatorio, onde la Competenza degli arbitri, stabilita nell'art 43, puo essere derogata, a norma del successivo articolo 47, a favore del giudice ordinario, sia dall'attore che dal convenuto: dal primo, proponendo la domanda davanti al giudice ordinario, anziche davanti agli arbitri, e dal secondo, a cui sia stata notificata la domanda di arbitrato, notificando la sua Determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre la domanda al giudice competente. Ne la Competenza del giudice ordinario e esclusa dall'avere l'appaltatore accettato il collaudo senza riserve. Il termine di sessanta giorni da quello di notifica del provvedimento dell'amministrazione che ha definito la controversia in via amministrativa, entro il quale deve proporsi la domanda di arbitrato o quella giudiziale, influisce esclusivamente sulla proposizione della domanda, nel senso che la definizione amministrativa diviene intangibile se non impugnata entro quel termine, alternativamente davanti al giudice ordinario o davanti agli arbitri, ma non influisce sulla Competenza nel senso di privilegiare quella degli uni ovvero l'altra. (V 376/72, mass n 356268).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)