Sez. 5, Sentenza n. 7093 del 09/05/2003 (Rv. 562807 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Termine di decadenza per la iscrizione a ruolo e notifica della cartella "ex" artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere della prova - Spettanza - Contribuente - Esclusione - Amministrazione finanziaria - Affermazione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti, a pena di decadenza, dal combinato disposto dagli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, incombe - ove il contribuente ne contesti l'avvenuto rispetto - sull'Amministrazione finanziaria e non sul contribuente, atteso che si tratta di fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria e che esso ha ad oggetto documenti in possesso dell'Amministrazione il cui comportamento dev'essere coerente con i principi di buona fede e trasparenza contenuti nel cd. statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)