Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 10/12/2002 (Rv. 559127 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Attività dell'amministrazione finanziaria - Limite - Principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino - Affermazione - Fondamento - Art. 10 della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) - Contenuto - Applicabilità ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), e costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto e ne limita l'attività legislativa e amministrativa, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell'ambito della materia tributaria, dove è stato reso esplicito dall'art. 10, comma primo, della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente). Quest'ultima previsione - a differenza di altre che presentato un contenuto innovativo rispetto alla legislazione presistente - costituisce una delle disposizioni statutarie che, per essere espressive - ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 212 - dei principi generali, anche di rango costituzionale, già immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario, vincolano l'interprete in forza del canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice a Costituzione, ed è - pertanto - applicabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)