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Sez. 5, Sentenza n. 22646 del 02/12/2004 (Rv. 578295 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Rimborsi - Domanda - Documenti in possesso dell'Amministrazione finanziaria - Indicazione da parte del contribuente - Onere della stessa di prendere posizione su tale circostanza - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578295-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Anche in tema di rimborsi della tassa sulle società si applica il principio, valevole anche in campo processuale tributario, e ricavabile dagli artt. 18 della legge n. 241 del 1990 e 6 della legge n. 212 del 2000, secondo il quale, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di quanto pagato e non dovuto, eccepisca che gli atti (bollette o lettere) comprovanti il pagamento (o la richiesta di rimborso) siano in possesso dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a prendere posizione e a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto controverso perchè, se non lo fa, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale suo comportamento. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva respinto la domanda dei contribuenti senza considerare che gli stessi non si erano limitati a sostenere che l'Amministrazione aveva ricevuto le loro istanze di rimborso, ma avevano avvalorato il loro assunto mediante la produzione di copia di un elenco nel quale risultavano elencati coloro che, in una certa data, avevano presentato le domande di rimborso della tassa indebitamente pagata).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)