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Sez. U, Ordinanza n. 12110 del 17/05/2013 (Rv. 626177 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratti per operazioni su strumenti finanziari stipulati tra un comune ed una banca - Dichiarazione di nullità in sede di autotutela della deliberazione di giunta e delle determinazioni dirigenziali relative a detti contratti - Controversie in ordine alla legittimità di tale declaratoria di nullità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626177-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la legittimità di deliberazioni comunali recanti la dichiarazione di nullità, resa in sede di autotutela, della precedente deliberazione di giunta e delle determinazioni dirigenziali poste a base di contratti per operazioni su strumenti finanziari stipulati in base a trattativa privata da un comune con una banca, in quanto tale declaratoria di nullità, con cui l'amministrazione unilateralmente afferma la radicale inidoneità dei medesimi atti a produrre effetti vincolanti, al contrario di quanto accade per l'annullamento in autotutela, non costituisce esercizio di poteri autoritativi, né di poteri discrezionali di apprezzamento del pubblico interesse, e deve perciò misurarsi con gli eventuali diritti soggettivi che i terzi possano aver al riguardo acquisito, trattandosi, nella specie, di accertare se sia o meno intrinsecamente nulla una manifestazione di volontà negoziale, ovvero se da essa sia o meno scaturito un rapporto contrattuale impegnativo per le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)