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Sez. U, Ordinanza n. 22554 del 23/10/2014 (Rv. 633155 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Annullamento in via di autotutela amministrativa di delibere comunali prodromiche alla stipula di un contratto di investimento in derivati finanziari - Legittimità dell'esercizio dell'autotutela - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633155-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In ipotesi di annullamento in via di autotutela ad opera della P.A. delle deliberazioni comunali con cui, previa indizione di una procedura selettiva, si sia proceduto alla conclusione di un contratto d'investimento in derivati finanziari, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dell'esercizio dell'autotutela stessa soltanto a condizione che si sia in presenza di atti prodromici rispetto alla successiva contrattazione di diritto privato, e che i vizi, in conseguenza dei quali l'amministrazione si sia avvalsa del suo potere di eliminazione, attengano al modo in cui tali atti sono stati posti in essere o siano comunque esclusivamente ad essi propri, non potendo il contraente pubblico far valere unilateralmente vizi afferenti, in realtà, alla validità del contratto ormai perfezionato, ovvero questione rientrante nell'alveo della giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)