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Sez. 4, Sentenza n. 17700 del 14/04/2015 Cc. (dep. 28/04/2015) Rv. 263446 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Rigetto della richiesta di giudizio immediato custodiale per garantire il simultaneus processus nei confronti di altri indagati - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263446-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme, ed è pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il gip rigetti la richiesta di giudizio immediato custodiale ritenendo necessario assicurare il simultaneus processus nei confronti di altri indagati sottoposti a misura cautelare. Poiché lo scrutinio del Gip su detta richiesta è particolarmente ampio e penetrante e non limitato a profili di ammissibilità formale; il provvedimento di rigetto non determina una stasi procedimentale, in quanto non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero, che, in ogni caso, può ben esercitare in altra forma l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio; e nemmeno sussiste un'abnormità di tipo strutturale, in quanto la previsione dell'art. 453, comma secondo, cod. proc. pen. - per il quale sussiste il potere del Gip di far prevalere il rito ordinario quando il reato per il quale sia richiesto il giudizio immediato risulti connesso con altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione risulti indispensabile - è applicabile anche al giudizio immediato custodiale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)