Sez. L, Sentenza n. 1037 del 15/03/1977 (Rv. 384672 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE.*
Il fatto costituente giusto motivo di immediato recesso, anche se deve presentare una gravita intrinseca tale da rendere indispensabile la pronta cessazione del rapporto di lavoro, non deve pero necessariamente risolversi in un pregiudizio attuale per il datore di lavoro, in quanto il criterio che e alla base della valutazione della giusta causa, rilevante a norma dell'art 2119 cod civ, non va ricercato nel danno subito dal datore di lavoro a causa della condotta del dipendente, bensi nell'attitudine del fatto a scuotere la fiducia che l'imprenditore ripone nel proprio dipendente, in modo da non consentire la prosecuzione del rapporto, vulnerato irreversibilmente nel suo fondamento fiduciario, indipendentemente dal concreto verificarsi di un pregiudizio effettivo per l'azienda. (Conf 3102/73, mass n 366870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)