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Sez. 1, Sentenza n. 3521 del 25/10/1968 (Rv. 336680 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DOCUMENTI ESAMINATI AI FINI DELL'AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE - UTILIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336680-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DOCUMENTI ESAMINATI AI FINI DELL'AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE - UTILIZZABILITA.*

Il giudice puo fondare il proprio convincimento in ordine alla prova della simulazione anche sui documenti esaminati ai fini dell'ammissibilita della prova testimoniale. Invero, il principio di prova per iscritto scaturente dal documento, che e reputato valido al fine del giudizio di verosimiglianza del fatto allegato, ben puo, di per se stesso, concorrere con altri elementi ad integrare poi la prova del fatto stesso. Nulla vieta che il documento possa essere ritenuto idoneo a fornire, oltre alla verosimiglianza, anche un giudizio di certezza del fatto dedotto a fondamento della domanda, come nel caso in cui esso contenga la confessione della parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)