Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 19/05/1980 (Rv. 407067 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MODIFICHE ESTERNE ALL'ALLOGGIO ASSEGNATO ED ALLO EDIFICIO - DIVIETO - OBBLIGO DI NON MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO - CLAUSOLE RELATIVE - NATURA - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MODIFICHE ESTERNE ALL'ALLOGGIO ASSEGNATO ED ALLO EDIFICIO - DIVIETO - OBBLIGO DI NON MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO - CLAUSOLE RELATIVE - NATURA - CONSEGUENZE.*
La clausola in virtu della quale gli assegnatari di alloggi economici e popolari si obbligano a non effettuare modifiche esterne all'alloggio e al fabbricato e a mantenere inalterata la destinazione delle aree di pertinenza del fabbricato medesimo, ha natura e contenuto non dissimili da quelli delle clausole, per mezzo delle quali l'originario proprietario di un immobile, che abbia predisposto il regolamento condominiale, imponga agli acquirenti delle singole unita quelle limitazioni incidenti sulla destinazione e sulla utilizzabilita delle cose comuni cui va riconosciuta la natura di oneri reali. Conseguentemente tale clausola comporta che gli assegnatari sono tenuti a soggiacere a favore dell'IACP al vincolo che questo abbia loro imposto, fino a quando permanga il diritto di proprieta dell'istituto su uno o piu alloggi e, quindi, il suo diritto di comproprieta sull'area in questione, poiche una volta spogliatosi l'istituto di tali diritti (con la perdita della sua legittimazione ad esigere il rispetto del vincolo) ed instauratosi un normale regime condominiale, cui esso rimane definitivamente estraneo, i condomini potranno regolare i loro rapporti in base alla disciplina propria del condominio. (V 4927/77, mass n 388536; (V 621/77, mass n 384182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)