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Sez. 1, Sentenza n. 685 del 12/03/1973 (Rv. 362843 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - PRESTAZIONE IN ESECUZIONE DI CONTRATTO POI DICHIARATO NULLO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362843-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - PRESTAZIONE IN ESECUZIONE DI CONTRATTO POI DICHIARATO NULLO - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA.*

Ricorre la figura dell'indebito oggettivo non solo quando una prestazione sia stata eseguita senza alcuna causa che la giustifichi, ma anche quando la causa negoziale in base alla quale l'esecuzione e avvenuta risulti insussistente per la dichiarata nullita del negozio. Pertanto, la disciplina delle obbligazioni derivanti a carico dell'accipiens dalla declaratoria di nullita del negozio in base al quale la cosa gli e stata consegnata va ricavata dall'art 2037 cod civ. (V 2387/69, mass n 341850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2037, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)