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Sez. 1, Sentenza n. 469 del 07/02/1975 (Rv. 373751 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RESTITUZIONI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373751-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RESTITUZIONI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La disciplina delle obbligazioni derivanti, a carico delle parti, dalla declaratoria di nullita di un negozio dalle stesse stipulato va desunta, quanto alle reciproche restituzioni, dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo. Secondo tale disciplina e sufficiente, a legittimare la ripetizione di quanto rispettivamente prestato da ciascuna parte in esecuzione del rapporto poi dichiarato nullo, il requisito della avvenuta esecuzione ('pagamentò) e quello della nullita del titolo (contratto) in virtu del quale tale esecuzione ha avuto luogo. Non si richiede anche - ne costituisce, correlativamente, impedimento a tali restituzioni - la circostanza della sussistenza di un 'arricchimentò nel patrimonio dell'accipiens e di una corrispondente diminuzione di quello del solvens, elementi caratteristici della diversa Azione di arricchimento senza causa. (V 685/73, mass n 362843; 1024/71, mass n 351013).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)