Sez. L, Sentenza n. 4060 del 14/03/2012 (Rv. 621265 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo della dirigenza sanitaria per il biennio economico 2000/2001 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro - Parametro della "esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale" - Nozione - Riferimento al solo lavoro subordinato - Esclusione del lavoro convenzionato - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 5 del c.c.n.l. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del servizio sanitario nazionale, relativo al biennio 2000/2001, parte economica, laddove, nel determinare l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa "esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale", deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto convenzionale, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di "esperienza professionale", impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti ("anzianità", "rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato", "comparto") e la finalità dell'istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l'esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, non trova piena corrispondenza nell'ambito del rapporto convenzionale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 5, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 11 com. 4 lett. B, Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1985 num. 207 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)