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Sez. 5, Sentenza n. 2922 del 06/11/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 257938 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Attualità della pericolosità - Necessità - Fattispecie in tema di spaccio di sostanze stupefacenti.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257938-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

L'applicazione delle misure di prevenzione presuppone l'accertamento dell'attualità della pericolosità del proposto, non essendo sufficiente, a tal fine - anche alla luce dell'art. 6 D.Lgs. n. 159 del 2011 - la presunzione di pericolosità desumibile dalla dimostrata appartenenza ad una associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., unitamente all'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, che, pur essendo decorsi sei anni tra i fatti originanti il processo penale - allo stato concluso con una sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - e il decreto di applicazione della misura di prevenzione personale, l'attualità della pericolosità deve presumersi in ragione della appartenenza ad associazione criminale).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)