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Sez. 6, Sentenza n. 5267 del 14/01/2016 Cc. (dep. 09/02/2016) Rv. 266184 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Condannato per il reato di associazione di tipo mafioso - Lasso di tempo intercorso tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di pericolosità - Valutazione della pericolosità attuale - Indici rivelatori - Ruolo svolto dal condannato nel gruppo criminoso - Mancanza di prove della cessazione del sodalizio - Tendenza del sodalizio a mantenere intatta la propria capacità organizzativa - Assenza di comportamenti sintomatici di un recesso - Rilevanza.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266184-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal suo ruolo nelle pregresse attività del gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere intatta la sua capacità organizzativa nonché dall'assenza, anche nel corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)