Sez. 3, Sentenza n. 2588 del 08/07/1976 (Rv. 381380 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA - ECCEZIONI INERENTI AL RAPPORTO PRINCIPALE - RIPROPOSIZIONE O PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - LEGITTIMAZIONE - FATTISPECIE (AZIONE RISARCITORIA; ECCEZIONE DI GIUDICATO PENALE; LEGITTIMAZIONE DELLO ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA CIVILE).*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA - ECCEZIONI INERENTI AL RAPPORTO PRINCIPALE - RIPROPOSIZIONE O PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - LEGITTIMAZIONE - FATTISPECIE (AZIONE RISARCITORIA; ECCEZIONE DI GIUDICATO PENALE; LEGITTIMAZIONE DELLO ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITA CIVILE).*
Anche il chiamato in garanzia cosiddetta impropria (nella specie, assicuratore della responsabilita civile) e legittimato, al fine di far escludere il proprio Obbligo di manleva, a sollevare le eccezioni inerenti al rapporto principale (nella specie, eccezione di preclusione dell'Azione risarcitoria dell'attore contro il convenuto, in forza di giudicato penale di assoluzione), nonche ad impugnare la sentenza di condanna del garantito per riproporre o proporre per la prima volta con l'appello le eccezioni medesime, ai sensi dell'art 345 secondo comma cod proc civ. (V 1158/74, mass n 369166; (V 3621/72, mass n 361628; (V 2634/68, mass n 335143; (contra 55/71, mass n 349377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)