Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978 (Rv. 392744 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - A PERSONA DIVERSA DAL TITOLARE DEL DIRITTO - RESPONSABILITA - OBBLIGO DI DILIGENZA DELLA BANCA NELL'IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - A PERSONA DIVERSA DAL TITOLARE DEL DIRITTO - RESPONSABILITA - OBBLIGO DI DILIGENZA DELLA BANCA NELL'IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'Obbligo di diligenza, che una banca deve osservare nella identificazione del presentatore di un assegno, al fine di non incorrere in responsabilita per il pagamento che venga effettuato a persona diversa dal titolare del diritto, deve essere valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto degli accorgimenti e delle cautele che le circostanze del caso concreto suggeriscano, in relazione al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, al documento di identificazione esibito. (nella specie, in base al principio di cui sopra, la suprema Corte ha cassato la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano affermato l'inosservanza di detto Obbligo, sul solo rilievo che il cassiere della banca si era fidato, per l'identificazione del portatore di assegno circolare non trasferibile, di una patente di guida, documento "non sicuro e di facile falsificazione"). (V 2033/76, mass n 380862; (V 2582/70, mass n 348951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 83, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)