Sez. 1, Sentenza n. 2582 del 07/12/1970 (Rv. 348951 - 01)
TITOLI DI CREDITO - PAGAMENTO IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - CRITERI - PAGAMENTO AL NON LEGITTIMATO - RESPONSABILITA DELLA BANCA - ESTREMI.*
TITOLI DI CREDITO - PAGAMENTO IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEL PRESENTATORE - CRITERI - PAGAMENTO AL NON LEGITTIMATO - RESPONSABILITA DELLA BANCA - ESTREMI.*
La identificazione del presentatore del titolo di credito costituisce uno degli elementi presuntivi Atti a dimostrare la normale prudenza e diligenza del trattario. Peraltro, circa le normali cautele da adottarsi in concreto affinche possa ritenersi che il presentatore del titolo sia stato identificato in modo serio ed efficiente, non possono enunciarsi criteri fissi, in quanto il legislatore si e attenuto ad una concezione non restrittiva dei mezzi di identificazione. Trattasi, quindi, di una questione di fatto che deve essere risolta caso per caso, con riguardo alle circostanze concrete in cui l'identificazione e avvenuta (quali l'ambiente, l'importo del titolo, ecc.). Ne la responsabilita della banca, che ha pagato a chi non era legittimato, puo essere fondata sulla sola violazione delle Disposizioni impartite dagli istituti di credito ai propri dipendenti circa le modalita dell'identificazione, in quanto, restando tali norme circoscritte ai rapporti interni fra i predetti istituti ed i loro funzionari, la violazione di esse puo determinare soltanto una responsabilita di questi ultimi verso la banca. (nella specie, la Corte di merito, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, aveva ritenuto che la identificazione del presentatore di un assegno circolare in base alla patente automobilistica, era stata eseguita con la dovuta diligenza. Il ricorrente aveva dedotto che tale identificazione violava gli artt 47 delle norme dell' associazione bancaria italiana e 37 del regolamento della banca, a norma dei quali la identificazione a mezzo documento e consentita soltanto per i pagamenti di importo inferiore ad un determinato ammontare. La suprema Corte ha respinto il ricorso, enunciando il principio di cui in massima). (V 2540'66, mass n 324482 1466'63).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)