Sez. 1, Sentenza n. 5908 del 27/03/1998 Ud. (dep. 20/05/1998) Rv. 210615 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Soggetti abilitati a portare armi senza licenza - Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza - Facoltà, per i primi, di portare ogni genere di arma per cui è ammessa licenza - Limitazione di detta facoltà, per i secondi, alle sole armi in dotazione - Conseguenze - Agente di pubblica sicurezza - Porto di arma non in dotazione - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni - Diversità di disciplina derogatoria tra ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In materia di reati concernenti le armi, l'art.73 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 stabilisce un preciso limite all'esenzione dall'obbligo di licenza per gli agenti di pubblica sicurezza i quali pertanto - a differenza degli "ufficiali di pubblica sicurezza" e degli altri soggetti indicati nella citata norma - possono portare senza licenza soltanto le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti, e cioè unicamente le armi loro assegnate in dotazione. Detta disposizione non è stata modificata dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1990 n.36, norma di stretta interpretazione dal cui chiaro tenore letterale non può trarsi altra conseguenza che l'ampliamento della categoria di soggetti autorizzati a portare armi senza licenza, essendo stata prevista per i magistrati e per i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle persone contemplate dall'art. 73 del già citato R.D. 6 maggio 1940 n.635, la facoltà di portare armi senza licenza ai soli fini della difesa personale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato, a carico di un Agente della Polizia di Stato - che aveva portato in luogo pubblico, senza essere in possesso della relativa licenza, un'arma comune da sparo, di sua personale proprietà e regolarmente denunciata - il reato di porto illegale di arma di cui agli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n.895).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 73, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 21/02/1990 num. 36 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)