Sez. 1, Sentenza n. 47483 del 30/10/2003 Ud. (dep. 11/12/2003) Rv. 226461 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Munizioni - Detenzione da parte di soggetto appartenente alle forze di polizia - Mancata restituzione a seguito di sostituzione del tipo di munizionamento delle armi in dotazione - Reato configurabile - È quello di cui all'art. 697 cod. pen.
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA
Ricorre l'ipotesi di reato di cui all'art. 697 cod. pen. ("detenzione abusiva di armi") e non quella di cui all'art. 698 stesso codice ("omessa consegna di armi"), nel caso di soggetto appartenente alle forze di polizia il quale, essendo già nel legittimo possesso di munizioni di pertinenza dell'arma in dotazione, ometta, in difformità di quanto previsto da apposita circolare ministeriale, di provvedere alla loro restituzione all'autorità, a seguito della sostituzione del tipo di armamento costituito da dette munizioni con altro diverso, atteso che, in siffatta ipotesi, la mancata restituzione viene in rilievo non come inosservanza della circolare (fatto meramente interno ed organizzativo non previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 698 cod. pen.), ma come inosservanza del provvedimento che, modificando le dotazioni delle forze di polizia, rende illecita la detenzione di munizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)