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Sez. 1, Sentenza n. 3940 del 14/03/1995 Ud. (dep. 11/04/1995) Rv. 200597 - 01

Sicurezza pubblica - In genere | Soggetti abilitati a portare armi senza licenza - Ufficiali e agenti di pubblica sicurezza - Facoltà, per i primi, di portare ogni genere di arma per cui è ammessa licenza - Limitazione di detta facoltà, per i secondi, alle sole armi in dotazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200597-01

Sicurezza pubblica - In genere

A differenza degli "ufficiali di pubblica sicurezza", i quali - così come gli altri soggetti indicati nel comma primo dell'art. 73 del Regolamento di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - possono portare senza licenza ogni genere di arma compresa fra quelle per le quali la licenza è ammessa, i semplici "agenti di pubblica sicurezza", indicati nel comma secondo del citato art. 73, possono portare senza licenza soltanto" le armi di cui sono muniti, à termini dei rispettivi regolamenti", e cioè unicamente le armi loro assegnate in dotazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente configurato, a carico di un carabiniere che aveva portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo non assegnata in dotazione, il reato di porto illegale di arma di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, quali sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 73, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)