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Sez. 3, Sentenza n. 1051 del 08/04/1971 (Rv. 351066 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE O DOMICILIO DEL DEBITORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351066-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE O DOMICILIO DEL DEBITORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore (art 1182, comma terzo, cod civ) ove essa risulti da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia concretamente determinato misura e scadenzĂ  se essa invece deve ancora essere accertata e liquidata, deve essere adempiuta al domicilio del debitore (articolo citato, comma quarto). Peraltro, quando la entita della somma sia determinabile con un semplice calcolo aritmetico, l'obbligazione si deve adempiere al domicilio del creditore. (V 412'70, mass n 345375' 3330'69, mass n 343386' 2315'69, mass n 341715).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)