Sez. 5 - , Sentenza n. 16354 del 17/12/2018 Ud. (dep. 15/04/2019) Rv. 275908 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Riduzione per le circostanze attenuanti operata sulla pena aggravata anziché su quella base – Giudizio d'appello - Decisione sul bilanciamento ed eventuale rideterminazione della pena - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
L'art. 69 cod. pen. impone il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, sicché, qualora la pena sia stata erroneamente determinata in primo grado, omettendo tale giudizio di bilanciamento ed operando la riduzione, per effetto delle attenuanti generiche, non già sulla misura edittale relativa all'ipotesi base del reato (nel caso di specie quello di furto), bensì su quella dell'ipotesi aggravata, il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla relativa impugnazione, deve decidere sul bilanciamento e rideterminare eventualmente la pena irrogata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)