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Sez. 5, Sentenza n. 31997 del 06/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273636 - 01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO | Omessa indicazione della pena - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Poteri del giudice di appello - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273636-01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO

Nel caso in cui la sentenza di primo grado ometta nel dispositivo l'indicazione della pena, che invece risulti indicata nella motivazione, è legittima la decisione del giudice d'appello, il quale, su impugnazione del pubblico ministero, riproponga la relativa motivazione del giudice di primo grado, condividendola, e indichi la misura della pena corrispondente nel proprio dispositivo, non trovando applicazione l'art. 604, cod. proc. pen., che prevede tassativamente le ipotesi di annullamento con rinvio del giudice di appello, tra le quali non rientra la descritta discrasia tra motivazione e dispositivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)