diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3014 del 23/06/1989 (Rv. 463191 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI SOCIALI INDEBITI - DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DECORRENZA - BUONA O MALA FEDE DELL'"ACCIPIENS" - RILEVANZA - CONSEGUENZE - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - ELEMENTO PRESUNTIVO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL DANNO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463191-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI SOCIALI INDEBITI - DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DECORRENZA - BUONA O MALA FEDE DELL'"ACCIPIENS" - RILEVANZA - CONSEGUENZE - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - ELEMENTO PRESUNTIVO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL DANNO - FATTISPECIE.*

Il rimborso dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta costituisce oggetto di una obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che è assoggettata, nei limiti dell'intrinseca compatibilità, alle norme dettate in generale per le obbligazioni pecuniarie e, in particolare, alla disposizione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in tema di danni per il ritardo nell'adempimento; con la conseguenza che, anche nel caso di obbligazione nascente dal pagamento di contributi indebiti, il creditore ha diritto, oltre agli interessi (moratori) ai sensi dell'art. 2033 citato, al risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224, gli uni e l'altro da calcolare con decorrenza da una medesima data, la quale è diversa a seconda che l'accipiens sia in buona o in mala fede (intesa come semplice conoscenza dell'indebito), tenendo conto, ai fini dell'attribuzione del detto risarcimento, che la qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe subito stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti dannosi della svalutazione monetaria. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto in particolare che interessi e risarcimento del maggior danno, con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1976, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968 n. 334, dovessero essere calcolati dalla data delle lettere con cui l'i.N.P.S. aveva riconosciuto l'Obbligo di restituire i contributi percepiti per i cosiddetti lavoratori agricoli marginali ritenendone da tale momento sussistente la mala fede). (Conf 1244/88, mass n 457445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)