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Sez. 6, Sentenza n. 17686 del 07/04/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 267172 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sussistenza dell'interesse - Condizioni - Indicazione - Conseguimento di un risultato vantaggioso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267172-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. per essersi appropriato in qualità di custode di cose sottoposte a vincolo, deducendo la mancanza del dolo specifico di aver favorito il proprietario. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che, attesa la natura pubblicistica dell'incarico di custode, la commissione del fatto con dolo generico avrebbe comportato la configurabilità del più grave delitto di peculato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)