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Sez. L, Sentenza n. 5345 del 01/09/1986 (Rv. 447902 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELAZIONE DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447902-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELAZIONE DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La motivazione per relazione della sentenza di secondo grado è consentita allorché risulti che il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre pedissequamente ed acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, ma abbia dimostrato di farle proprie in relazione ai motivi di impugnazione proposti. (V 511/84, mass n 432740; (V 6811/82, mass n 424439).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)