Sez. L, Sentenza n. 6811 del 11/12/1982 (Rv. 424439 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE DI APPELLO - DISAMINA DELLE CENSURE PROPOSTE DALL'APPELLANTE ED INDICAZIONE DEI MOTIVI SPECIFICI DI REIEZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE DI APPELLO - DISAMINA DELLE CENSURE PROPOSTE DALL'APPELLANTE ED INDICAZIONE DEI MOTIVI SPECIFICI DI REIEZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ESCLUSIONE.*
Non si ha motivazione per relationem nel caso in cui il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre o a richiamare nella propria sentenza gli elementi essenziali della motivazione adottata dal giudice di primo grado, facendoli propri, ma abbia dimostrato di aver esaminato le censure proposte dalla parte contro la sentenza impugnata e di averle ritenute infondate per motivi specificatamente indicati, in modo che sia consentito il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione. (Conf 4267/81, mass n 414942; (Conf 393/80, mass n 403772; (Conf 2005/79, mass n 398411).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)