Sez. U, Sentenza n. 6752 del 12/12/1988 (Rv. 461015 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA TRA PRIVATI E DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON MANSIONI DI GIORNALISTA - QUESTIONI ATTINENTI ALLA CARENZA DI ABILITAZIONE ED ALLA POSSIBILITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO DI STATUIRE CIRCA DETTO RAPPORTO - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA TRA PRIVATI E DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON MANSIONI DI GIORNALISTA - QUESTIONI ATTINENTI ALLA CARENZA DI ABILITAZIONE ED ALLA POSSIBILITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO DI STATUIRE CIRCA DETTO RAPPORTO - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella controversia fra privati, promossa per sentire accertare un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di giornalista e riconoscere diritti inerenti al rapporto stesso, le questioni attinenti alla carenza di abilitazione ed iscrizione dell'istante nell'albo dei giornalisti, ed alla possibilità per il giudice ordinario, in Mancanza di un riconoscimento dello "status" di giornalista con provvedimento dei competenti organi professionali, di statuire circa detto rapporto e detti diritti, non investono la giurisdizione, né quindi sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, perché un difetto di giurisdizione di quel giudice non è configurabile in una causa su pretesi diritti soggettivi, nell'ambito di rapporto privatistico cui sia estranea l'amministrazione, ove le indicate questioni restano rilevanti al diverso fine del fondamento nel merito della domanda. (V 680/88, mass n 457082; (V 5256/87, mass n 453833).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)