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Sez. U, Sentenza n. 620 del 26/01/1988 (Rv. 457082 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI ATTINENTI ALL'ASTRATTA CONFIGURABILITÀ DEL DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE - DEDUCIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457082-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI ATTINENTI ALL'ASTRATTA CONFIGURABILITÀ DEL DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE - DEDUCIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla controversia promossa davanti al giudice ordinario per far valere un diritto soggettivo (nella specie, diritto all'utilizzazione di una determinata frequenza di diffusione televisiva nel rapporto fra emittenti private), le questioni attinenti all'astratta configurabilità del diritto stesso, in relazione alla presenza o meno nell'ordinamento di una norma potenzialmente idonea a tutelarlo, non attengono alla giurisdizione, ma investono il fondamento nel merito della domanda, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo. (V 5449/87, mass n 454011; (V 5448/87, mass n 454010).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)