Sez. 3, Ordinanza n. 9670 del 10/04/2024 (Rv. 670628-01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Ordine di liberazione ex art. 560, comma 3, c.p.c. come modif. dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016 - Autonomo titolo esecutivo - Esclusione - Atto del processo di espropriazione immobiliare -
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
Sussistenza - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex art. 617 c.p.c..
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 3, Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 4 com. 1 lett. D, Legge 30/06/2016 num. 119, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)