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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25654 del 17/12/2010 (Rv. 615226 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione di liberazione dell'immobile pignorato, emesso ai sensi dell'art. 560, terzo comma, cod. proc. civ. - Impugnabilità ex art. 111, settimo comma, Cost. - Esclusione - Fondamento - Tutela del debitore esecutato - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615226-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, terzo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 2, terzo comma, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, terzo comma, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell'immobile pignorato, il rimedio esperibile da parte del debitore esecutato non è il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., bensì l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la cui applicabilità non è esclusa dalla proclamazione di inimpugnabilità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)