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Sez. 5, Sentenza n. 17169 del 26/08/2015 (Rv. 636364 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio di attività - Imposta assolta in rivalsa liquidata nella fattura emessa dal cedente - Diritto alla detrazione ed al rimborso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636364-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'operatore economico che abbia acquistato beni e servizi destinati, in via esclusiva, alla realizzazione di operazioni "esenti o non imponibili" (nella specie, spese di ospedalizzazione e cure mediche), assume, ai fini fiscali, la posizione del consumatore finale, non insorgendo a suo favore nè il diritto alla detrazione nè quello, alternativo, al rimborso dell'IVA a monte, liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa al cedente/prestatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)