Sez. 2, Sentenza n. 22199 del 29/10/2010 (Rv. 614836 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Relativa dichiarazione ad opera della Corte di cassazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
La morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria - giacché essa, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si trasmette agli eredi - nonché, in ipotesi di pendenza del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all'entità della sanzione applicata. La dichiarazione di tale cessazione - che fa venir meno la pronuncia sull'opposizione che sia stata impugnata e che determina l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza ingiunzione - può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione, dinanzi alla quale la documentazione dell'avvenuto decesso può essere depositata ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)