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Sez. 1, Sentenza n. 26834 del 07/11/2008 (Rv. 605814 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare - Condizioni - Accertamento definitivo dell'intervenuta estinzione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605814-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Ai fini della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 "novies" cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito successivamente iniziato deve essere munita del carattere della irrevocabilità, potendo mancare detto carattere, solo per le sentenze di merito che dichiarino inesistente il diritto a cautela del quale era stato adottato il provvedimento di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)