Sez. 2, Sentenza n. 15349 del 25/06/2010 (Rv. 613727 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimenti cautelari concessi "ante causam" - Testo originario degli artt. 669 octies e 669 novies cod. proc. civ. - Estinzione o intempestiva instaurazione del giudizio di merito - Conseguenza - Inefficacia della misura cautelare e ripristino della situazione antecedente - Possibilità di far valere il diritto in un successivo giudizio di merito - Sussistenza.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Alla stregua degli artt. 669-octies e 669-novies cod. proc. civ. (nella versione originaria, "ratione temporis" applicabile), l'estinzione del giudizio di merito, come anche il suo mancato tempestivo inizio, comportano automaticamente la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi "ante causam" e la facoltà, per chi ne abbia subito l'attuazione, di ottenere il ripristino della situazione precedente, salvi i casi di impossibilità materiale o giuridica; tuttavia, tale disciplina normativa non implica che il diritto a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare ormai caducata non possa essere ulteriormente fatto valere in un successivo giudizio di merito a cognizione piena.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)