Sez. L, Sentenza n. 1055 del 08/02/1983 (Rv. 425832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - PARENTI DELL'INFORTUNATO - RENDITA DA INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO - DIRITTO DEGLI ASCENDENTI SUPERSTITI - REQUISITI - MANCANZA DI "MEZZI DI SUSSISTENZA AUTONOMI SUFFICIENTI" - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - PARENTI DELL'INFORTUNATO - RENDITA DA INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO - DIRITTO DEGLI ASCENDENTI SUPERSTITI - REQUISITI - MANCANZA DI "MEZZI DI SUSSISTENZA AUTONOMI SUFFICIENTI" - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di rendita da infortunio mortale sul lavoro ex art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), il successivo art. 106, subordinando il riconoscimento del relativo diritto agli ascendenti superstiti (tra l'altro) al fatto che costoro si trovino "senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti", con questa espressione, adottata in luogo della generica formula "stato di bisogno" usata nella precedente legislazione in materia (artt. 48 e 92 del R.d. 25 gennaio 1937 n. 200), si riferisce agli ascendenti superstiti comunque impossibilitati a procurarsi da soli, cioè autonomamente, un reddito sufficiente, e così senza un continuo depauperamento, del capitale eventualmente utilizzato in seno ad una propria impresa. (nella specie, in cui si trattava di un'azienda a carattere familiare, il S.C. nell'enunciare il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la disponibilità di "mezzi di sussistenza autonomi sufficienti" da parte degli ascendenti superstiti dell'infortunato, non essendo gli stessi in grado di condurre da soli l'azienda). (V 229/83, mass n 425054).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 48, Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 92, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)