Sez. 1, Sentenza n. 11272 del 20/12/2000 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218577 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Reiezione da parte del giudice della richiesta incondizionata di rito abbreviato - Abnormità - Sussistenza - Diritto dell'imputato che formula richiesta incondizionata di rito abbreviato, alla luce dello jus superveniens costituito dalla legge n. 479 del 1999, ad ottenerne l'adozione - Configurabilità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il Giudice respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato. La legge 16 dicembre 1999 ha radicalmente trasformato l'istituto del giudizio abbreviato configurandolo come un vero e proprio diritto dell'imputato con la conseguenza che, una volta fatta la relativa richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo, peraltro, con la possibilità, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio, ex art. 441, comma 5, gli ulteriori elementi necessari ai fini della decisione. A questo principio generale si può derogare - in virtù dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., - unicamente nell'ipotesi che la richiesta dell'imputato sia condizionata ad una integrazione probatoria che non risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità del rito alternativo, ipotesi che tuttavia rappresenta una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 438, commi 1 e 4, dettata per la richiesta incondizionata di rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)