Sez. 3, Sentenza n. 12853 del 13/02/2003 Ud. (dep. 20/03/2003) Rv. 224865 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Assunzione di nuove prove - Poteri della parte - Esclusione - Poteri officiosi del giudice - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)