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Sez. 2, Sentenza n. 99 del 04/01/2011 (Rv. 615947 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Comportamento processuale inequivoco - Necessità - Giudizio di primo grado - Difesa nel merito, senza sollevare l'eccezione di prescrizione - Comportamento inequivoco - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615947-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione; pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, oltretutto, nella vigenza del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ. - applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)