Sez. 1, Sentenza n. 7112 del 17/12/1997 Cc. (dep. 26/03/1998) Rv. 210194 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO | Disposizione di cui all'art. 172, comma sesto, c.p.p. - Applicabilità alle parti - Conseguente applicabilità anche al P.M. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze quanto alla decorrenza degli effetti della dichiarazione di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame da parte del P.M. - Indicazione.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO
Ai sensi dell'art. 172, comma sesto, c.p.p., deve distinguersi tra l'orario di servizio, che riguarda il personale degli uffici giudiziari, la cui durata è regolata contrattualmente e che non ha rilevanza esterna, dall'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico per "fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti", che è stabilito dai relativi regolamenti e dalla cui inosservanza possono derivare effetti pregiudizievoli per gli interessati. Il termine "pubblico" sta ad indicare, nell'accezione di cui alla citata norma, tutte le persone estranee all'ufficio giudiziario nel quale l'atto deve essere compiuto, ed in particolare le parti che sono le dirette interessate al compimento delle attività suindicate; e non vi è dubbio che tra le parti debba essere annoverato anche il P.M.: il vigente codice di rito ha introdotto, infatti, una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando quest'ultimo alle parti in genere, cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all'ufficio ai fini del compimento delle predette attività e, quindi, assoggettato ai limiti di accesso previsti dalla disposizione di legge sopra indicata. Ne consegue che, ove la dichiarazione di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame venga fatta dal P.M. dopo la chiusura al pubblico dell'ufficio di cancelleria, gli effetti di tale dichiarazione decorrono dal giorno successivo, a nulla rilevando la presenza del personale in ufficio al momento della dichiarazione stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)