diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3966 del 18/10/1994 Cc. (dep. 12/01/1995) Rv. 200627 - 01

Termini processuali - Computo - Scadenza | Riferibilità del termine alle parti - Sussistenza - Applicabilità al pubblico ministero - Sussistenza - Fattispecie: presentazione dell'atto di impugnazione da parte del pubblico ministero l'ultimo giorno utile dopo la scadenza dell'orario d'ufficio.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200627-01

Termini processuali - Computo - Scadenza

L'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen., secondo il quale il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico, non attiene al momento della chiusura effettiva dell'ufficio (cancelleria), ma coincide con l'orario di chiusura stabilito dai regolamenti. La disposizione in parola, chiaramente rivolta ai soggetti estranei all'ufficio e riferibile alle parti, deve ritenersi applicabile anche nei confronti del Pubblico ministero. Infatti, il vigente codice di rito ha introdotto una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando questo alle parti in genere; cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all'ufficio ai predetti fini e, quindi, assoggettato ai limiti di accesso previsti dalla norma sopra ricordata, che attiene al compimento di attività riferite ad una parte processuale, in ordine alle quali sono imposti termini di decadenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione del Pubblico ministero depositato presso la cancelleria del giudice "a quo" l'ultimo giorno utile, dopo la scadenza dell'orario di ufficio). (Conf., sulla prima parte della massima, sez. 5, 27 maggio 1993, n. 1217, 195381).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)