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Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005 (Rv. 583090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Deduzione di omessa pronuncia su una domanda o su una eccezione - Condizioni - Proposizione al giudice del merito di una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso - Onere di indicazione dell'atto di proposizione della domanda o dell'eccezione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, attinente alla mancata condanna in via solidale di due parti soccombenti, rilevando come non solo non fosse stato formalmente dedotto con esso il vizio di omessa pronuncia - essendosi censurato soltanto il vizio di motivazione - ma neppure si fosse fatto alcun riferimento all'avvenuta riformulazione della relativa questione in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)