Sez. 2, Sentenza n. 104 del 07/01/1981 (Rv. 410498 - 01)
LAVORO- LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - GERARCHIA DI CARATTERE PREFERENZIALE EX ART 2233 COD CIV - CONVENZIONE INTERVENUTA TRA LE PARTI - RILEVANZA PRIMARIA.*
LAVORO- LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - GERARCHIA DI CARATTERE PREFERENZIALE EX ART 2233 COD CIV - CONVENZIONE INTERVENUTA TRA LE PARTI - RILEVANZA PRIMARIA.*
Il compenso spettante al professionista va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera nel solo caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito. Infatti, l'art 2333 comma primo cod civ - il quale dispone che il compenso dovuto per le prestazioni di opera intellettuale, se non e convenuto dalle parti e se non puo essere stabilito secondo le tariffe e gli Usi e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo Rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti e, in ordine successivo, alle tariffe, agli Usi e alla Determinazione del giudice. (Conf 180/77, mass n 383690; (Conf 681/66, mass n 321377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)