Sez. 2, Sentenza n. 180 del 14/01/1977 (Rv. 383690 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - GERARCHIA DI CARATTERE PREFERENZIALE - COMPENSO DETERMINABILE SECONDO TARIFFA - PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - GERARCHIA DI CARATTERE PREFERENZIALE - COMPENSO DETERMINABILE SECONDO TARIFFA - PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE - IRRILEVANZA.*
Il primo comma dell'art 2233 cod civ, col disporre che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non e convenuto dalle parti e se non puo essere stabilito secondo le tariffe e gli Usi, e determinato dal giudice, sentito il parere del competente ordine professionale, pone, nell'ordine, una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso. Pertanto, quando il compenso puo essere determinato secondo tariffa, correttamente il giudice trascura l'eventuale parere dell'ordine professionale. (Conf 681/66, mass n 321377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)