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Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 15/11/1973 (Rv. 366763 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - DIFETTO - NULLITA - ECCEZIONE DEL CONTRIBUENTE - PROPOSIZIONE - TERMINI - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366763-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - DIFETTO - NULLITA - ECCEZIONE DEL CONTRIBUENTE - PROPOSIZIONE - TERMINI - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*

La nullita dell'accertamento tributario per difetto di motivazione deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla commissione di primo grado. Pertanto, l'accettazione del contraddittorio da parte dell' amministrazione finanziaria sulla questione della sussistenza della motivazione dell'accertamento, proposta tardivamente nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di primo grado, non ha efficacia preclusiva della proponibilita dell'eccezione pregiudiziale di decadenza del giudizio dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, stante la piena autonomia funzionale delle due giurisdizioni, tributaria e ordinaria, in materia di imposte dirette. (V 1971/71, mass n 352566).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)