Sez.3, Sentenza n. 35000 del 29/05/2024 Cc. (dep. 18/09/2024) Rv. 286898-01
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Tutela penale dell'ambiente - Indumenti usati - Natura di rifiuti - Sussistenza - Ragioni.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 CORTE COST., Decr. Minist. min. ATM 13/10/2016 num. 264 art. 3 com. 1 lett. B), DM Ambiente 05/02/1998 all. 1 art. 1 lett. 8), Cod. Pen. art. 452 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)