Sez. 1, Sentenza n. 2944 del 15/05/1984 (Rv. 434987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA DELLA PRETESA DI PAGAMENTO DELL'I.G.E. - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA DELLA PRETESA DI PAGAMENTO DELL'I.G.E. - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
In applicazione del principio generale in materia tributaria desumibile dagli art. 141 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 90 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, la contestazione in Sede amministrativa della pretesa di pagamento dell'i.G.e. (nella specie effettuata mediante ricorso al ministro contro l'ordinanza di pagamento dell'intendente di finanza) ha carattere di atto interruttivo permanente della prescrizione a favore di entrambe le parti, sia per quanto attiene al pagamento dell'imposta che all'irrogazione della relativa pena pecuniaria, con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento, e successivo inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data di definizione del procedimento stesso. (Conf 624/75, mass n 373941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 90, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)